Art. 8.
(Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici).

      1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze.
      2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici e formula

 

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pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti. Qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso, al fine di formulare i pareri scientifici, istituisce appositi gruppi di lavoro.
      3. Il comitato scientifico è composto dal presidente e dai coordinatori dei gruppi di esperti scientifici. Il presidente è nominato di concerto tra loro dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro della salute.
      4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature. Sono istituiti i seguenti gruppi di esperti scientifici:

          a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti;

          b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi;

          c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, sui prodotti fitosanitari e sui loro residui;

          d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;

          e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, sull'alimentazione e sulle allergie;

          f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;

          g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;

          h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali.

      5. Ogni gruppo di esperti scientifici è costituito da sette membri scelti dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco presentato dal direttore esecutivo e redatto sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso pubblico.

 

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      6. I membri dei gruppi di esperti scientifici hanno un mandato triennale rinnovabile.
      7. I gruppi di esperti scientifici nominano i rispettivi coordinatori, ciascuno tra i propri membri. I coordinatori dei gruppi di esperti scientifici in seguito alla loro nomina divengono automaticamente membri del comitato scientifico.
      8. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono.
      9. Per esigenze particolari il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici possono essere integrati da altri esperti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.